Art. 456 - Decreto di giudizio immediato

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell’articolo 429 commi 1 e 2.

2. Il decreto contiene anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444.

3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all’imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.

4. All’imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.

5. Al difensore dell’imputato è notificato avviso alla data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.

Rassegna giurisprudenziale

Decreto di giudizio immediato (art. 456)

La decisione con la quale il GIP dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato, salva solo l’ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall’invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l’intervento dell’imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 (SU, 42979/2014).

Il decreto che dispone il giudizio immediato non è impugnabile. Tale conclusione discende dallo specifico riferimento normativo costituito dall’art. 456, comma 1, che prevede l’applicabilità al giudizio immediato del disposto di cui all’art. 429, con l’effetto che il primo mutua i caratteri strutturali dell’ordinario decreto dispositivo del giudizio emesso al termine di udienza preliminare, ivi compresa l’inoppugnabilità per la sua natura di mero atto di impulso processuale (Sez. 6, 39366/2017).

La mancata traduzione nella lingua dell’imputato alloglotta del decreto di citazione a giudizio (nella specie decreto di giudizio immediato), in presenza delle condizioni richieste dall’art. 143 come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 10/1993, integra una nullità generale di tipo intermedio (artt. 178, lett. c e 180), la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza e che resta sanata dalla comparizione della parte (Sez. 5, 11060/2018).

Dal combinato disposto degli artt. 453 comma 1-bis e art. 455 comma 1-bis si ricava che il legislatore ha privato il giudice di qualsiasi controllo sulla richiesta di giudizio immediato a seguito di misura cautelare; il GIP è pertanto vincolato ad accogliere la richiesta di giudizio immediato per il reato o per i reati per i quali l’indagato si trovi in stato di detenzione sulla base di un’ordinanza definitiva, a meno che, nel periodo compreso tra la richiesta e la decisione del giudice, l’ordinanza non sia stata revocata o annullata per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 6, 49288/2015).