Art. 457 - Trasmissione degli atti
1. Decorsi i termini previsti dall’articolo 458 comma 1, il decreto che dispone il giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell’articolo 431, al giudice competente per il giudizio.
2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1, sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell’art. 433 comma 2.
Rassegna giurisprudenziale
Trasmissione degli atti (art. 457)
Nel caso di introduzione dello speciale rito immediato ai sensi dell’art. 456 il giudice che sta procedendo è il tribunale in quanto “giudice competente per il giudizio” secondo la definizione dell’art. 457 comma 1: non rileva dunque che sull’eventuale richiesta di giudizio abbreviato dopo la notificazione all’imputato del decreto che dispone il giudizio immediato debba pronunciarsi il GIP, poiché nel caso in cui la richiesta non sia formulata tempestivamente lo sviluppo del rapporto processuale ha comportato l’approdo alla fase dibattimentale con l’individuazione del giudice che la sta celebrando quale giudice procedente (Sez. 1, 15771/2017).
In caso di richiesta di giudizio immediato, la formazione del fascicolo per il dibattimento a norma dell’art. 431 è successiva, in quanto il GIP, decidendo sulla richiesta, emette il decreto di giudizio immediato e, successivamente, provvede alla formazione del fascicolo, trasmettendolo al giudice competente per il giudizio (Sez. 3, 24310/2016).