x

x

Art. 458 - Richiesta di giudizio abbreviato

1. L’imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l’imputato può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice.

2. Il giudice fissa con decreto l’udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio immediato.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall’imputato a norma dell’articolo 419 comma 5.

Rassegna giurisprudenziale

Richiesta di giudizio abbreviato (art. 458)

Sono costituzionalmente illegittimi l’art. 458 e l’art. 1 comma 1 del DPR 448/1988 (disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell’organo giudicante sia quella monocratica del GIP e non quella collegiale prevista dall’art. 50-bis comma 2 del RD 12/1941 (Corte costituzionale, sentenza 1/2015).

È costituzionalmente illegittimo l’art. 458 comma 1 nella parte in cui prevede che il termine entro cui l’imputato può richiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato anziché dall’ultima notificazione all’imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell’avviso della data fissata per il giudizio immediato (Corte costituzionale, sentenza 120/2002).

Il giudice che ha accolto la richiesta di giudizio immediato formulata dal PM opera in primo luogo un vaglio di ammissibilità concernente i requisiti formali della richiesta; in caso di ritenuta ammissibilità, all’udienza fissata con decreto “de plano” si procederà poi, da parte di un diverso giudice, nel contraddittorio delle parti, al vaglio della fondatezza della richiesta, con l’adozione dell’ordinanza ammissiva del rito abbreviato.

In altri termini, con il decreto di fissazione della udienza per il rito abbreviato, il giudice si limita a valutare la regolarità formale della richiesta, ma non procede ancora all’apertura del giudizio abbreviato, momento che coincide con la pronuncia in udienza dell’ordinanza ammissiva.

Ne discende che, sia nel rito abbreviato condizionato, sia in quello non condizionato, il decreto di fissazione della udienza e l’ordinanza ammissiva del rito hanno due funzioni diverse, tanto che alla udienza fissata, instauratosi il contraddittorio, l’imputato ha la possibilità di convertire la richiesta di abbreviato da non condizionato a condizionato (SU, 30200/2011).

Il giudizio abbreviato richiesto dall’imputato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato non può essere considerato già instaurato a seguito del decreto di fissazione dell’udienza, ma si apre soltanto con l’adozione dell’ordinanza di ammissione sicché, fino a tale momento formale, non è precluso al PM il potere di effettuare contestazioni suppletive indipendentemente dai casi previsti dall’art. 441-bis (Sez. 3, 14433/2014).

Prima della formale instaurazione del rito speciale è ancora in corso l’udienza preliminare e l’imputato può revocare la scelta processuale precedentemente compiuta (Sez. 6, 14295/2014).

Qualora l’imputato avanzi richiesta di giudizio abbreviato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, il rito alternativo non può considerarsi già instaurato a seguito del decreto di fissazione dell’udienza, ma si apre soltanto con l’adozione dell’ordinanza formale di ammissione, sicché, fino a tale momento, non è precluso alle parti di addivenire ad un accordo sulla pena ai sensi dell’art. 444 (Sez. 4, 27564/2017).

In senso contrario alle decisioni precedenti: La richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito di decreto di giudizio immediato può essere revocata solo fino all’adozione del decreto di fissazione dell’udienza per l’ammissione del procedimento speciale, ai sensi dell’art. 458 comma 2 (Sez. 6, 33908/2017).

In tema di patteggiamento, l’art. 446, comma 1 prescrive che la richiesta di applicazione della pena conseguente a giudizio immediato deve essere formulata entro il termine di decorrenza di quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato, con la conseguenza che il patteggiamento tardivamente richiesto non deve essere ammesso e, se lo è stato, dà luogo ad un’ipotesi di nullità della decisione (Sez. 6, 5541/2016).

La richiesta di rito abbreviato conseguente alla emissione del decreto di giudizio immediato può essere revocata fino al momento della fissazione dell’udienza per la ammissione del procedimento speciale. Il superamento del vaglio preliminare da parte del giudice circa l’insussistenza di cause di inammissibilità della richiesta e la successiva attivazione della procedura disciplinata dall’art. 458, comma 2 costituiscono effetti giuridici della richiesta di giudizio abbreviato che, ove già realizzatisi, la rendono irrevocabile (Sez. 6, 33908/2017).

La manifestazione della volontà di procedere a giudizio abbreviato deve provenire dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale (Sez. 3. 30051/2018).

Nel caso in cui il procedimento venga definito con giudizio abbreviato, il risarcimento del danno, ai fini del riconoscimento della relativa circostanza attenuante, deve aver luogo prima che sia pronunziata l’ordinanza prevista dall’art. 438, comma 4.

A tale principio è necessario attenersi anche qualora il giudizio abbreviato abbia luogo a seguito della richiesta formulata dall’imputato ai sensi dell’art. 458: il termine per la riparazione del danno deve quindi essere individuato non già nel decreto di fissazione della relativa udienza, emesso dal GIP dopo la ricezione della predetta richiesta, ma nell’ordinanza con la quale il giudice dispone procedersi con rito abbreviato (Sez. 2, 56935/2017).

In tema di rito abbreviato condizionato richiesto nell’ambito del giudizio immediato, l’omessa fissazione dell’udienza in contraddittorio tra le parti, ai sensi dell’art. 458, comma 2, non determina la nullità assoluta o l’abnormità del decreto di rigetto de plano della richiesta e della contestuale fissazione dell’udienza per il giudizio immediato, emesso dal GIP ma soltanto una nullità di ordine generale, sanabile per iniziativa di parte, avendo la stessa comportato un’indebita compressione dei diritti di difesa (Sez. 3, 5236/2016).

Qualora l’imputato abbia tempestivamente richiesto il giudizio abbreviato condizionato e l’istanza sia stata rigettata la successiva richiesta di giudizio abbreviato semplice formulata all’udienza fissata, ai sensi dell’art. 458, comma 2, non può considerarsi tardiva, in quanto il giudizio abbreviato condizionato e il giudizio abbreviato semplice sono espressioni che indicano non già due diversi riti alternativi, ma “modalità” differenziate del medesimo tipo di giudizio, che possono essere esplicitate nel corso della citata udienza (Sez. 3, 6784/2016).

La richiesta di abbreviato “condizionato”, ove respinta, può essere riproposta senza condizioni solo di fronte allo stesso giudice che ha operato la reiezione, trattandosi in tal caso di una precisazione dell’istanza di accesso al rito alternativo che si esprime nella rinuncia alle integrazioni istruttorieTale seconda istanza deve considerarsi tempestiva in quanto avanzata nella fase processuale deputata al vaglio di ammissibilità del rito, in coerenza con quanto previsto in relazione all’udienza preliminare dall’art. 438 comma 6. Qualora invece l’imputato intenda richiedere al giudice del dibattimento un sindacato sulla reiezione dell’abbreviato condizionato, ha l’onere di riproporre l’istanza negli stessi termini inizialmente indicati: infatti se l’imputato intende invocare un controllo sulla legittimità della reiezione dell’istanza di abbreviato condizionato non potrà che ripresentare l’istanza negli stessi termini, perdendo ogni facoltà di precisazione ed incorrendo, con riguardo alla proposizione dell’istanza di abbreviato semplice nella decadenza conseguente al decorso dei termini indicati dall’art. 458. Infatti, la facoltà di riproposizione dell’istanza in sede dibattimentale non può tradursi in uno strumento per superare la preclusione, essendo finalizzata a garantire un sindacato giurisdizionale sulla reiezione, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza 169/2003. Tale sindacato presuppone, tuttavia, che questa venga avanzata in sede dibattimentale esattamente negli stessi termini in cui era stata inizialmente proposta (Sez. 1, 21219/2011).

L’illegittimo diniego di accesso al rito abbreviato non rientra tra i casi tassativi di atti affetti da nullità assolute ed insanabili che, ai sensi dell’art. 604, legittimano l’annullamento della sentenza, determinando, invece, solo l’effetto di inficiare la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna. La quantificazione della pena può pertanto essere corretta dalla Corte di legittimità (Sez. 1, 22136/2016).

Il difensore dell’imputato, munito di procura speciale per la richiesta di “riti alternativi” non meglio specificati, ha il potere di richiedere lo svolgimento del giudizio abbreviato cosiddetto “condizionato (Sez. 7, 9902/2017).

La competenza a decidere sulla richiesta di applicazione della pena ex art. 444, proposta dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, è del GIP (SU, 3088/2006). Le Sezioni unite hanno infatti osservato che il decreto che dispone il giudizio immediato deve contenere l’indicazione della facoltà di poter presentare la richiesta di applicazione della pena alla cancelleria del GIP entro il termine di 15 giorni, decorrente dalla notifica del medesimo decreto, ai sensi dell’art. 458 comma 1, termine durante il quale lo stesso giudice ha la disponibilità del fascicolo; ed hanno quindi affermato che, nell’ipotesi ora richiamata, non si realizza una regressione del procedimento ad una fase antecedente, ma una ultrattività delle funzioni del GIP, evenienza già prevista per la celebrazione del giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 458, comma 2 (Sez. 4, 55206/2016).

La competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre istanza di ammissione al giudizio abbreviato spetta, ex art. 175, comma 4,  al giudice che procede e, quindi, nel caso in cui sia emesso il decreto che dispone il giudizio immediato, al tribunale, quale giudice che procede al dibattimento, e non al GIP (Sez. 3, 37202/2020).