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Art. 454 - Presentazione della richiesta del pubblico ministero

1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall’articolo 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.

2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2-bis. Qualora non abbia proceduto ai sensi dell’articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico ministero deposita l’elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova. Entro quindici giorni dalla notifica prevista dall’articolo 456, comma 4, il difensore può depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull’istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all’articolo 268, comma 6. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato di dieci giorni su richiesta del difensore.

Rassegna giurisprudenziale

Presentazione della richiesta del pubblico ministero (art. 454)

L’inosservanza dei termini di novanta e centottanta giorni, assegnati al PM per la richiesta, rispettivamente, di giudizio immediato ordinario e cautelare, è rilevabile dal GIP, la cui decisione di disporre il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato, con l’unica eccezione della mancanza dì un valido interrogatorio o dell’invito a presentarsi prima della presentazione della richiesta del PM (SU, 42979/2014).

La richiesta tardivamente presentata dal PM o in quanto le indagini si siano protratte oltre il termine di legge o in quanto, pur essendosi gli accertamenti conclusi tempestivamente, il magistrato inquirente abbia omesso di trasmetterla alla cancelleria del HIP nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 454, comma 1, e 453, comma 1 -bis, deve essere sottoposta al penetrante vaglio giurisdizionale del GIP secondo i parametri normativamente stabiliti dal combinato disposto degli artt. 453, 454, 455.

Di conseguenza, l’omesso rispetto dei termini nello svolgimento delle investigazioni e/o nella formulazione della richiesta di giudizio immediato, sia esso tipico che cosiddetto custodiale, ha rilievo sia come insussistenza di un presupposto necessario ed equipollente agli altri ai fini della corretta instaurazione del giudizio sia come elemento negativo della evidenza della prova.

La previsione, nell’ambito del giudizio immediato, di specifici limiti cronologici per lo svolgimento delle indagini preliminari costituisce infatti il frutto di una precisa scelta operata dal legislatore al fine di soddisfare da un lato la necessità di imprimere tempestività alle investigazioni nei casi in cui la prova appare evidente (giudizio immediato ordinario) e, dall’altro, di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato in stato di custodia cautelare (giudizio immediato c.d. cautelare).

Tale opzione si raccorda intimamente alle finalità stesse dell’attività di indagine, destinata a consentire al PM di assumere le proprie determinazioni inerenti all’esercizio della azione penale nelle forme di cui all’art. 453, con l’ovvio corollario che il compimento di investigazioni tendenzialmente complete entro il lasso di tempo stabilito dalla legge viene funzionalmente a correlarsi con la valutazione di evidenza della prova che consente al PM, dopo avere ammesso la persona a fornire le proprie discolpe, di esercitare l’azione penale omettendo l’udienza preliminare a condizione che il giudice ritenga sussistenti tutti i presupposti del rito.

Tale approdo ermeneutico, oltre ad essere coerente con la ratio dell’istituto in esame, non limita né vanifica le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero che, in caso di accertamenti complessi, insuscettibili di esaurirsi entro i precisi limiti temporali dettati, rispettivamente, dagli artt. 454 e 453, comma 1-bis, ben può esercitare in altra forma l’azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio. L’enunciato che contraddistingue la disciplina normativa è, quindi, univoco nel suo valore e significato precettivo.

La circostanza che il PM sia tenuto a trasmettere alla cancelleria del GIP la richiesta di giudizio immediato entro i termini indicati, rispettivamente, dall’art. 454, comma 1, e 453, comma 1-bis,  evoca la configurazione di un siffatto incombente in termini di rigorosa “doverosità”, nel senso di riconnettere in capo all’organo titolare dell’azione penale uno specifico e indilazionabile obbligo giuridico di assumere le proprie determinazioni nei limiti cronologici stabiliti dalla legge, obbligo, che deve essere adempiuto senza alcuna soluzione di continuità rispetto al momento in cui sorgono i relativi presupposti.

In questo contesto non è quindi condivisibile l’orientamento esegetico che, pur in assenza di qualsiasi espressa previsione normativa, distingue, ai fini della verifica della tempestività del rito, le attività d’indagine coessenziali ai fini dell’evidenza della prova rispetto alle altre ad essa estranee oppure differenzia il profilo attinente allo svolgimento delle indagini, che deve avvenire nel rispetto dei limiti cronologici perentori fissati dalla legge dal termine, da quello meramente ordinatorio, della presentazione della richiesta (SU, 42979/2014, riportata da Sez. 3, 4684/2015).

In senso contrario: Il termine di novanta giorni, stabilito dall’art. 454 comma 1 per la richiesta di giudizio immediato, ha carattere tassativo solo per quanto attiene al compimento delle indagini, mentre ha natura ordinatoria quanto alla materiale presentazione della richiesta (Sez. 2, 33072/2016).