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Art. 263 - Utilizzazione dei segreti di Stato

1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragioni del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell’interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 (1).

2. Se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con la morte (2).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

(2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1 del DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti significativi in termini.