Art. 264 - Infedeltà in affari di Stato
1. Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all’estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all’interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano precedenti significativi in termini.