CAPO I - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO

Art. 241 - Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato (1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

2. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti all’esercizio di funzioni pubbliche.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 85/2006.

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Art. 242 - Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano

1. Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l’ergastolo. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con la morte (1).

2. Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.

3. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, è considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.

4. Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita, dall’art. 1 DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

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Art. 243 - Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano

1. Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

2. Se la guerra segue, si applica la pena di morte (1); se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

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Art. 244 - Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra (1)

1. Chiunque, senza l’approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l’ergastolo.

2. Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

(1) Articolo così modificato dall’art. 7, primo comma, L. 210/1995.

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Art. 245 - Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra

1. Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

2. La pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa.

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Art. 246 - Corruzione del cittadino da parte dello straniero

1. Il cittadino che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065 (1).

2. Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l’utilità.

3. La pena è aumentata:

1) se il fatto è commesso in tempo di guerra;

2) se il denaro o l’utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 247 - Favoreggiamento bellico

1. Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l’intento, con la morte (1).

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita, dall’art. 1 DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

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Art. 248 - Somministrazione al nemico di provvigioni

1. Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

2. Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero.

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Art. 249 - Partecipazione a prestiti a favore del nemico

1. Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

2. Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero.

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Art. 250 - Commercio col nemico

1. Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell’articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a euro 1.032 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 251 - Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra

1. Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell’opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso non inferiore a euro 1.032 (1).

2. Se l’inadempimento, totale o parziale, del contratto, è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà.

3. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l’inadempimento del contratto di fornitura.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 252 - Frode in forniture in tempo di guerra

1. Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell’opera che avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a euro 2.065 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 253 - Distruzione o sabotaggio di opere militari

1. Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

2. Si applica la pena di morte (1):

1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;

2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita, dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

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Art. 254 - Agevolazione colposa

1. Quando l’esecuzione del delitto preveduto dall’articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

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Art. 255 - Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato

1. Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

2. Si applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita, dall’art. 1 DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

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Art. 256 - Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato

1. Chiunque si procura notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

2. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell’interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d’ordine politico, interno o internazionale.

3. Se si tratta di notizie di cui l’Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

4. Si applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1 DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

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Art. 257 - Spionaggio politico o militare

1. Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato, o comunque, nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

2. Si applica la pena di morte (1):

1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;

2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1 del DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

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Art. 258 - Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione

1. Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l’autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

2. Si applica l’ergastolo se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano.

Si applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1 del DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

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Art. 259 - Agevolazione colposa

1. Quando l’esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell’atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

3. Le stesse pene si applicano quando l’esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato.

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Art. 260 - Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato;

2) è còlto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;

3) è còlto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell’articolo 256.

2. Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, l’accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica (1).

(1) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 3-bis, DL 93/2013 convertito in L. 119/2013.

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Art. 261 - Rivelazione di segreti di Stato

1. Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell’art. 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.

3. Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell’ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte (1).

4. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

5. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1 del DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

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Art. 262 - Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione

1. Chiunque rivela notizie, delle quali l’Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

2. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

3. Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte (1).

4. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

5. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1 del DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

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Art. 263 - Utilizzazione dei segreti di Stato

1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragioni del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell’interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 (1).

2. Se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con la morte (2).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

(2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1 del DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

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Art. 264 - Infedeltà in affari di Stato

1. Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all’estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all’interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.

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Art. 265 - Disfattismo politico

1. Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

2. La pena è non inferiore a quindici anni:

1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;

2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.

3. La pena è dell’ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.

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Art. 266 - Istigazione di militari a disobbedire alle leggi

1. Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l’apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.

2. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.

3. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.

4. Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:

1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;

2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;

3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 8-21 marzo 1989, n. 139, ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede che per la istigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia «sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce la istigazione».

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Art. 267 - Disfattismo economico

1. Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 3.098 (1).

2. Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni.

3. La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 268 - Parificazione degli Stati alleati

1. Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.

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Art. 269 - Attività antinazionale del cittadino all’estero (1)

[1. Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato [c.p. 4, 242], diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all’estero, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 12, L. 85/2006.

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Art. 270 - Associazioni sovversive (1)

1. Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

2. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

3. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 85/2006.

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Art. 270-bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico

1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.

3. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego (1).

(1) Il presente articolo, aggiunto dall’art. 3, DL 625/1979, convertito, con modificazioni, in L. 15/1980, è stato così modificato dall’art. 1, DL 374/2001, come modificato dalla legge di conversione 438/2001.

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Art. 270-bis.1 - Circostanze aggravanti e attenuanti (1)

1. Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, punibili con pena diversa

dall’ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

2. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l’aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

3. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, salvo quanto disposto nell’articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia e l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

4. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l’aggravante di cui al primo comma.

5. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell’articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico che volontariamente impedisce l’evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

(1) Articolo introdotto dal DLGS 21/2018, in sostituzione degli artt. 1, 4 e 5, DL 625/1979 convertito in L. 15/1980.

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Art. 270-ter - Assistenza agli associati (1)

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna

delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente.

3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, DL 18 ottobre 2001, n. 374, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.

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Art. 270-quater - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

2. Fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni (1).

(1) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, DL 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 43/2015.

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Art. 270-quater.1 - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (1)

1. Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, D.L. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 43/2015.

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Art. 270-quinquies - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (1)

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270-sexies (2).

2. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (3).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 15, DL 144/2005 convertito, con modificazioni, con L. 155/2005.

(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), DL 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 43/2015.

(3) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 3, lett. b), DL 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 43/2015.

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Art. 270-quinquies.1 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (1)

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

2. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

(1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), L. 153/2016.

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Art. 270-quinquies.2 - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (1)

1. Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

(1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), L. 153/2016.

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Art. 270-sexies - Condotte con finalità di terrorismo

1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia (1).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 15, DL 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 31 luglio 2005, n. 155.

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Art. 270-septies - Confisca (1)

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto.

(1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. b), L. 153/2016.

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Art. 271 - Associazioni antinazionali (1)

[1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano una attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

3. Si applica l’ultimo capoverso dell’articolo precedente.]

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 243/2001, ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo.

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Art. 272 - Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale (1)

[1. Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per l’instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 12, L. 85/2006.

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Art. 273 - Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale (1)

[1. Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni.

2. Se l’autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni.]

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 193/1985, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 273.

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Art. 274 - Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale (1)

[1. Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l’autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni (1).

2. La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l’autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all’estero].

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 193/1985, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 274.

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Art. 275 - Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico (1)

[1. Il cittadino che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni od onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno].

(1) Articolo abrogato dall’art. 18, L. 205/1999.

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