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Art. 255 - Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato

1. Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

2. Si applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita, dall’art. 1 DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

Rassegna di giurisprudenza

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 255, per «atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato», possono intendersi – nell’ambito dell’accertamento del requisito della segretezza, demandato all’AG  anche quelli per tali individuabili sulla base delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. 801/1977. Fra gli atti e documenti anzidetti possono quindi rientrare anche quelli concernenti le spese riservate effettuate dai servizi segreti, cui si riferisce la Direttiva 4012/1 del 10 gennaio 1986, sempre che gli stessi contengano elementi tali da rivelare il contesto nel quale il prelievo o la spesa si inseriscono.

Nel caso di sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, prevista come reato dall’art. 255, la punibilità non è esclusa dal fatto che l’agente abbia operato con l’intento, poi realizzato, di produrre gli atti o documenti anzidetti all’autorità giudiziaria, nell’ambito di procedimento penale nel quale egli era imputato per altro reato (Sez. 6, 1289/2000).