Art. 255 - Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato
1. Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
2. Si applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita, dall’art. 1 DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.
Rassegna di giurisprudenza
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 255, per «atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato», possono intendersi – nell’ambito dell’accertamento del requisito della segretezza, demandato all’AG – anche quelli per tali individuabili sulla base delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. 801/1977. Fra gli atti e documenti anzidetti possono quindi rientrare anche quelli concernenti le spese riservate effettuate dai servizi segreti, cui si riferisce la Direttiva 4012/1 del 10 gennaio 1986, sempre che gli stessi contengano elementi tali da rivelare il contesto nel quale il prelievo o la spesa si inseriscono.
Nel caso di sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, prevista come reato dall’art. 255, la punibilità non è esclusa dal fatto che l’agente abbia operato con l’intento, poi realizzato, di produrre gli atti o documenti anzidetti all’autorità giudiziaria, nell’ambito di procedimento penale nel quale egli era imputato per altro reato (Sez. 6, 1289/2000).