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Art. 256 - Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato

1. Chiunque si procura notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

2. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell’interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d’ordine politico, interno o internazionale.

3. Se si tratta di notizie di cui l’Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

4. Si applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1 DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

Rassegna di giurisprudenza

Non integra il delitto di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione la condotta che abbia ad oggetto notizie riservate, così definite dalle amministrazioni pubbliche interessate, estranee agli interessi che giustificano il segreto di Stato o la cui diffusione non abbia idoneità offensiva rispetto a detti interessi (Sez. 1, 23036/2009).

Il reato di cui all’art. 256 (procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato) può essere commesso anche da chi sia già detentore della documentazione sottoposta a segreto, quando tale detenzione, originariamente legittima in virtù dell’incarico di cui era investito il soggetto attivo, sia divenuta illegittima per avere quest’ultimo volontariamente omesso di consegnare la documentazione medesima a chi gli era subentrato in detto incarico (Sez. 1, 11160/1997).

Per la sussistenza del delitto di cui all’art. 256 le notizie debbono concernere la sicurezza o altro interesse politico, interno o internazionale dello Stato, onde non ogni notizia, la cui divulgazione sia vietata dall’autorità competente può venire in considerazione ai fini dell’ipotesi delittuosa, ma solo quella vietata al fine anzidetto.

Il concetto di «segreto», in senso giuridico, comporta una relazione materiale o personale ed indica il limite posto, da una volontà giuridicamente competente, alla conoscibilità di un fatto, di un atto o di una cosa, destinata a rimanere occulta ad ogni persona diversa da quelle che legittimamente conoscano il fatto, l’atto o la cosa, mentre il concetto di notizie «riservate» implica quello di notizie di cui l’autorità competente ha vietato la divulgazione; esse, ancorché non segrete, ma conoscibili soltanto in un determinato luogo o entro una determinata cerchia di persone, costituiscono pur sempre notizie per le quali lo Stato non ha rinunziato alla potestà di circoscrivere la pubblicità al minimo inevitabile.

Oggetto della tutela penale del delitto di cui all’art. è l’interesse relativo alla personalità internazionale o interna dello Stato, in quanto è opportuno evitare che notizie riservate o segrete, concernenti la sicurezza o altro interesse politico, interno o internazionale dello Stato, vengano a cognizione di persone non autorizzate, di tal che il bene giuridico protetto viene leso quando l’azione è causalmente adeguata a produrre la lesione di quel bene (Sez. 1, 8018/1986).