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Art. 249 - Partecipazione a prestiti a favore del nemico

1. Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

2. Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti significativi in termini.