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Art. 248 - Somministrazione al nemico di provvigioni

1. Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

2. Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti significativi in termini.