x

x

Art. 247 - Favoreggiamento bellico

1. Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l’intento, con la morte (1).

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita, dall’art. 1 DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti significativi in termini.