x

x

Art. 246 - Corruzione del cittadino da parte dello straniero

1. Il cittadino che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065 (1).

2. Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l’utilità.

3. La pena è aumentata:

1) se il fatto è commesso in tempo di guerra;

2) se il denaro o l’utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Il delitto di cui all’art. 246 (corruzione dei cittadini da parte dello straniero) si consuma nel momento in cui il cittadino italiano accetta la promessa di qualche utilità al fine di compiere atti contrari all’interesse nazionale; non assume perciò alcun rilievo il fatto che nella successiva attività esecutiva dell’accordo criminoso l’imputato abbia chiesto aiuto ad un soggetto che abbia immediatamente denunciato il fatto ai servizi segreti italiani rendendo così inidonei al raggiungimento dello scopo i comportamenti dell’imputato stesso (Sez. 1, 100/1992).