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Art. 275 - Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico (1)

[1. Il cittadino che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni od onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno].

(1) Articolo abrogato dall’art. 18, L. 205/1999.

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