Art. 274 - Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale (1)
[1. Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l’autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni (1).
2. La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l’autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all’estero].
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 193/1985, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 274.
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