Art. 270-quinquies.2 - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (1)
1. Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
(1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), L. 153/2016.
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano precedenti significativi in termini.