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Art. 270-quinquies.1 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (1)

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

2. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

(1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), L. 153/2016.

Rassegna di giurisprudenza

La partecipazione o anche il semplice finanziamento alla associazione che agisce con finalità di terrorismo, devono essere, a loro volta, assistiti dalla prova della consapevolezza e volontà, del finanziatore, che il proprio apporto è finalizzato al perseguimento proprio dalla finalità di terrorismo che connota l’attività dell’intera associazione. E cioè dell’obiettivo di spargere terrore tra la popolazione oppure di costringere gli Stati o le organizzazioni internazionali a fare od omettere un determinato atto.

Si tratta della prova di un atteggiamento psicologico che non deve essere certo confuso con la volontà, del finanziatore, di finalizzare, il supporto logistico assicurato , alla singola attività terroristica che l’associazione persegua, come si desume dal semplice rilievo che il reato in esame è di pericolo presunto e, per la sua integrazione, non è neppure richiesta la dimostrazione del compimento degli atti criminosi rientranti nel programma: tanto meno può essere richiesta la prova la volontà di tale compimento ad opera del partecipe all’associazione terroristica (Sez. 5, 2843/2014).