x

x

Art. 252 - Frode in forniture in tempo di guerra

1. Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell’opera che avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a euro 2.065 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti significativi in termini.