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Art. 253 - Distruzione o sabotaggio di opere militari

1. Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

2. Si applica la pena di morte (1):

1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;

2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita, dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

Rassegna di giurisprudenza

In tema di distruzione o sabotaggio di opere militari, devono ritenersi «opere adibite al servizio delle forze armate» quelle opere che, nate per una diversa destinazione, sono adoperate nell’interesse primario e per fini istituzionali delle forze armate e ricevono la tutela penale perché raccolte nei depositi militari (nella specie si è ritenuto compreso nella nozione in esame un elaboratore dati di un comando territoriale militare, utilizzato per il censimento degli iscritti nelle liste di leva, trattandosi di un bene impiegato direttamente per gli scopi primari delle forze armate dello Stato) (Sez. 1, 3744/1992).