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Art. 259 - Agevolazione colposa

1. Quando l’esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell’atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

3. Le stesse pene si applicano quando l’esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato.

Rassegna di giurisprudenza

Il c.d. concorso colposo nel delitto doloso ricomprende le ipotesi in cui un soggetto, pur potendo prevedere l’evento criminoso, pone in essere una condotta colposa che fornisce un contributo alla realizzazione di propositi delittuosi deliberati e concretizzati da parte dell’autore diretto il quale agisce in dolo.

La sua configurabilità viene posta in dubbio da parte di quegli orientamenti dottrinari che ritengono ormai ampiamente superato il principio dell’unicità del titolo soggettivo della responsabilità concorsuale. Il fondamento della posizione negatoria viene individuato nel disposto normativo di cui agli artt. 42, comma 2, e 113.

Da un lato, si osserva, l’art. 42 comma 2, pone il principio generale  non derogabile nell’ambito della partecipazione v della necessità di una espressa previsione di legge per ascrivere a titolo di colpa una qualunque fattispecie delittuosa.

Dall’altro lato, l’art. 113, per come si desume dal tenore letterale della disposizione, limita la cooperazione colposa al solo delitto colposo, non permettendo di intendere che la condotta tipica possa essere dolosa. In tale prospettiva viene anche valorizzata la circostanza che il legislatore ha contemplato ipotesi tassative di agevolazione colposa punite come reato a sé stante, come ad esempio gli artt. 254, 259 e 350 (Sez. 4, 7032/2019).