x

x

Art. 260 - Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato;

2) è còlto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;

3) è còlto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell’articolo 256.

2. Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, l’accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica (1).

(1) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 3-bis, DL 93/2013 convertito in L. 119/2013.

Rassegna di giurisprudenza

Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 260 non è richiesto il fine di spionaggio (Sez. 7, 40367/2017).