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Art. 269 - Attività antinazionale del cittadino all’estero (1)

[1. Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato [c.p. 4, 242], diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all’estero, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 12, L. 85/2006.

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