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Art. 271 - Associazioni antinazionali (1)

[1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano una attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

3. Si applica l’ultimo capoverso dell’articolo precedente.]

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 243/2001, ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo.

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