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Art. 243 - Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano

1. Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

2. Se la guerra segue, si applica la pena di morte (1); se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti significativi in termini.