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Art. 225 - Minore imputabile

1. Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo l’esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata, tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell’articolo precedente.

2. È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante l’esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d’imputabilità.

Rassegna di giurisprudenza

La misura di sicurezza applicata con sentenza dal tribunale per i minorenni cui il GIP abbia trasmesso gli atti ai sensi dell’art. 37, comma terzo, DPR 448/1988, non è definitiva fino a che nei confronti del destinatario della stessa non sia pronunciata sentenza di condanna irrevocabile (Sez. 3, 15381/2010).