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Art. 226 - Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza

1. Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza, e non può avere durata inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni ventuno, il giudice ne ordina l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

2. La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario.

Rassegna di giurisprudenza

La misura di sicurezza applicata con sentenza dal tribunale per i minorenni cui il GIP abbia trasmesso gli atti ai sensi dell’art. 37, comma terzo, DPR 448/1988, non è definitiva fino a che nei confronti del destinatario della stessa non sia pronunciata sentenza di condanna irrevocabile (Sez. 3, 15381/2010).