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Art. 227 - Riformatori speciali

1. Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericoloso, questi è assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari.

2. Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti significativi in termini. La disposizione ha comunque perso di significato in conseguenza del DPR 448/1988 (processo penale minorile) in virtù del quale le esigenze in passato soddisfatte dai riformatori speciali sono oggi assicurate dal collocamento in comunità.