Art. 142 - Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori (1)
[1. I minori scontano fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti; ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, una istruzione diretta soprattutto alla rieducazione morale.
2. Possono essere ammessi ai lavori all’aperto, anche prima del termine stabilito nel primo capoverso dell’articolo 23.
3. Essi sono assegnati a stabilimenti speciali, nei casi indicati nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente.
4. Quando hanno compiuto gli anni diciotto, e la pena da scontare è superiore a tre anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 89, Ord. pen.
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