CAPO II - DELLA ESECUZIONE DELLA PENA

Art. 141 - Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali (1)

[1. Le pene detentive per delitti si scontano in stabilimenti speciali, per ciascuna delle seguenti categorie di condannati:

1) delinquenti abituali o professionali o per tendenza;

2) condannati a pena diminuita per infermità psichica, o per sordomutismo, o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti; ubriachi abituali e persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti.

2. I condannati indicati nel n. 2 sono sottoposti, qualora occorra, anche a un regime di cura.

3. Se concorrono in uno stesso condannato condizioni personali diverse, il giudice stabilisce in quale degli stabilimenti speciali debba scontarsi la pena. La decisione può essere modificata durante l’esecuzione della pena.

4. La pena dell’arresto si sconta, dalle suindicate categorie di condannati e dai contravventori abituali o professionali, in sezioni speciali degli stabilimenti destinati alla esecuzione della pena predetta.

5. Le donne scontano la pena detentiva in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 89, Ord. pen.

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Art. 142 - Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori (1)

[1. I minori scontano fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti; ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, una istruzione diretta soprattutto alla rieducazione morale.

2. Possono essere ammessi ai lavori all’aperto, anche prima del termine stabilito nel primo capoverso dell’articolo 23.

3. Essi sono assegnati a stabilimenti speciali, nei casi indicati nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente.

4. Quando hanno compiuto gli anni diciotto, e la pena da scontare è superiore a tre anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 89, Ord. pen.

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Art. 143 - Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari (1)

[1. In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tiene conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell’indole del reato.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 89, Ord. pen.

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Art. 144 - Vigilanza sull’esecuzione delle pene (1)

[1. L’esecuzione delle pene detentive è vigilata dal giudice.

2. Egli delibera circa l’ammissione al lavoro all’aperto e dà parere sull’ammissione alla liberazione condizionale.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 89, Ord. pen.

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Art. 145 - Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato

1. Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.

2. Sulla remunerazione, salvo che l’adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;

2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;

3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

3. In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.

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Art. 146 - Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena

1. L’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;

2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;

3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

2. Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l’interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi (1)(2).

(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera g), DLGS 154/2013.

(2) Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 40/2001.

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Art. 147 - Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena (1)

1. L’esecuzione di una pena può essere differita:

1) se è presentata domanda di grazia, e l’esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell’articolo precedente;

2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;

3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni (2).

2. Nel caso indicato nel n. 1, l’esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

3. Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre (3).

4. Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti (4).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 279/2013, ha dichiarato, tra l’altro, inammissibili le questioni di legittimità del presente articolo, in riferimento agli articoli 2, 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. 848/1955.

(2) Numero così sostituito dall’art. 1, L. 40/2001.

(3) Comma prima sostituito dall’art. 1, L. 40/2001 e poi così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera h), DLGS 154/2013.

(4) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 40/2001.

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Art. 148 - Infermità psichica sopravvenuta al condannato

1. Se, prima dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l’esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l’infermità sia tale da impedire l’esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale o di delinquente per tendenza.

2. La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte (1) deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario (2).

3. Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto alla esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 146/1975, ha dichiarato, fra l’altro, l’illegittimità dell’art. 148, nella parte in cui prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in manicomio giudiziale del condannato caduto in stato d’infermità psichica durante l’esecuzione di pena restrittiva della libertà personale, ordini che la pena medesima sia sospesa; in applicazione dell’art. 27, L. 87/1953, l’illegittimità costituzionale dello stesso art. 148, nella parte in cui prevede che il giudice ordini la sospensione della pena anche nel caso in cui il condannato sia ricoverato in una casa di cura e di custodia ovvero in un manicomio comune (ospedale psichiatrico).

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Art. 149 - Consiglio di patronato e Cassa delle ammende

[1. Presso ciascun tribunale è costituito un consiglio di patronato, al quale sono conferite le attribuzioni seguenti:

1) prestare assistenza ai liberati dal carcere, agevolandoli, se occorre, nel trovare stabile lavoro;

2) prestare assistenza alle famiglie di coloro che sono detenuti, con ogni forma di soccorso e, eccezionalmente, anche con sussidi in denaro.

2. Alle spese necessarie per l’opera di assistenza dei consigli di patronato provvede la Cassa delle ammende (1).]

(1) Articolo abrogato dall’art. 89, Ord. pen.

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