Art. 144 - Vigilanza sull’esecuzione delle pene (1)
[1. L’esecuzione delle pene detentive è vigilata dal giudice.
2. Egli delibera circa l’ammissione al lavoro all’aperto e dà parere sull’ammissione alla liberazione condizionale.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 89, Ord. pen.
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