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Art. 144 - Vigilanza sull’esecuzione delle pene (1)

[1. L’esecuzione delle pene detentive è vigilata dal giudice.

2. Egli delibera circa l’ammissione al lavoro all’aperto e dà parere sull’ammissione alla liberazione condizionale.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 89, Ord. pen.

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