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Art. 145 - Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato

1. Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.

2. Sulla remunerazione, salvo che l’adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;

2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;

3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

3. In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.

Rassegna giurisprudenziale

 

Con l’art. 56 Ord. pen., il legislatore non ha inteso paralizzare, durante il corso della detenzione o dell’internamento, la pretesa creditoria dello Stato e la conseguente azione esecutiva per le spese del procedimento e di mantenimento su una quota della retribuzione dovuta al condannato per il lavoro prestato (art. 145 non abrogato dall’art. 89 L. 354/1975), ma si è soltanto prefisso la finalità di evitare che il detenuto o l’internato il quale non sia stato in grado di rimborsare le spese sia perseguito civilmente per il debito di giustizia proprio nel momento in cui deve attuarsi il suo reinserimento nella società (Sez. 1, 20.11.1979).