CAPO II - DELLE PENE PRINCIPALI, IN PARTICOLARE
[1. La pena di morte si esegue, mediante la fucilazione, nell’interno di uno stabilimento penitenziario ovvero, in un altro luogo indicato dal ministro della giustizia.
2. L’esecuzione non è pubblica, salvo che il ministro della giustizia disponga altrimenti.]
(1) Articolo da ritenere abrogato a seguito dell’abolizione della pena di morte per i delitti previsti dal codice penale disposta dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.
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1. La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno (1).
2. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto (2).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 168/1994, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non esclude l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore imputabile.
(2) Capoverso così sostituito dall’art. 1, L. 1634/1962. Seguivano un secondo ed un terzo capoverso abrogati dallo stesso articolo.
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1. La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.
2. Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all’aperto.
3. Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell’articolo precedente (1).
(1) Questo comma deve ritenersi implicitamente abrogato a seguito dell’abrogazione degli ultimi due capoversi dell’art. 22 c.p.
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1. La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000 (1).
2. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000 (2).
(1) Comma così modificato dal comma 60 dell’art. 3, L. 94/2009.
(2) Articolo così sostituito dall’art. 101, L. 689/1981.
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1. La pena dell’arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.
2. Il condannato all’arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.
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La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 né superiore a euro 10.000 (1).
(1) Articolo prima sostituito dall’art. 2, DLGS LGT 5 ottobre 1945, n. 679, dall’art. 1, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall’art. 101, L. 689/1981 e poi così modificato dal comma 61 dell’art. 3, L. 94/2009.
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1. La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.
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