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Art. 23 - Reclusione

1. La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.

2. Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all’aperto.

3. Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell’articolo precedente (1).

(1) Questo comma deve ritenersi implicitamente abrogato a seguito dell’abrogazione degli ultimi due capoversi dell’art. 22 c.p.

Rassegna di giurisprudenza

Il limite minimo di quindici giorni stabilito per la reclusione deve essere osservato sia ai fini del computo finale della pena da irrogare, sia ai fini delle operazioni intermedie di calcolo. Pur trovando il limite minimo stabilito dall’art. 23 per la pena detentiva concernente i delitti applicazione anche in sede di patteggiamento, ciò nondimeno la determinazione illegale della reclusione non può essere rettificata dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 619 CPP, atteso che il negozio processuale si è formato riguardo ad una specifica quantificazione della pena, e non può presumersi un analogo consenso delle parti in riferimento ad una sanzione di diversa entità (Sez. 3, 56120/2018).

Con la nozione di pena illegale, il legislatore ha recepito l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità in sede di definizione dell’ambito della sindacabilità  in punto determinazione della pena  della sentenza ex art. 444 CPP. In questo contesto, la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto, ai fini che qui rilevano, alla nozione di "pena illegale" quella irrogata da una sentenza che recepisca un accordo tra le parti relativamente ad un reato continuato per il quale la pena-base risulti quantificata, a seguito di una errata individuazione del reato più grave, in misura inferiore al relativo minimo edittale (Sez. 5, 49546/2018).

Il limite minimo di quindici giorni, stabilito per la durata della reclusione dall’art. 23 cod. pen., è inderogabile per il giudice e non può essere ridotto, in difetto di espressa previsione di legge, neppure in conseguenza della diminuzione operata per un rito speciale (Sez. 6, 27674/2016).