x

x

Art. 24 - Multa

1. La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000 (1).

2. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000 (2).

(1) Comma così modificato dal comma 60 dell’art. 3, L. 94/2009.

(2) Articolo così sostituito dall’art. 101, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

È principio consolidato quello secondo il quale il limite minimo di Euro 50,00, stabilito per la multa dall’art. 24 come modificato dall’art. 3, comma 60, della Legge n. 94 del 15 luglio 2009, è inderogabile, anche quando il giudice applica le riduzioni di pena per le attenuanti e per il rito speciale (Sez. 5, 40166/2018).