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Art. 25 - Arresto

1. La pena dell’arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.

2. Il condannato all’arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

Rassegna di giurisprudenza

La pena da irrogare per il reato di guida in stato di ebbrezza non può essere mai inferiore ai cinque giorni. Sebbene l’art. 186 commi 2 e 2-bis CDS non preveda per il reato contravvenzionale un limite minimo dell’arresto, l’art. 25 comma 1 prescrive in cinque giorni il minimo edittale assoluto per la pena dell’arresto. Tale limite, proprio perché assoluto, non può essere mai valicato in riduzione, neanche con la concessione delle attenuanti (Sez, 4, 37587/2010).