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Art. 26 - Ammenda

La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 né superiore a euro 10.000 (1).

(1) Articolo prima sostituito dall’art. 2, DLGS LGT 5 ottobre 1945, n. 679, dall’art. 1, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall’art. 101, L. 689/1981 e poi così modificato dal comma 61 dell’art. 3, L. 94/2009.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti significativi in termini.