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Art. 21 - Pena di morte (1)

[1. La pena di morte si esegue, mediante la fucilazione, nell’interno di uno stabilimento penitenziario ovvero, in un altro luogo indicato dal ministro della giustizia.

2. L’esecuzione non è pubblica, salvo che il ministro della giustizia disponga altrimenti.]

(1) Articolo da ritenere abrogato a seguito dell’abolizione della pena di morte per i delitti previsti dal codice penale disposta dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

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