CAPO III - DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI

Art. 392 - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose

1. Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516 (1).

2. Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

3. Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico (2).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

(2) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 547/1993.

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Art. 393 - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

1. Chiunque, al fine indicato nell’articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell’offeso, con la reclusione fino a un anno.

2. Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206 (1).

3. La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 393-bis - Causa di non punibilità (1)

1. Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

(1) Articolo aggiunto dal comma 9 dell’art. 1, L. 94/2009.

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Art. 394 - Sfida a duello (1)

[1. Chiunque sfida altri a duello [c.p. 401], anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.

2. La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, L. 205/1999.

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Art. 395 - Portatori di sfida (1)

[1. I portatori della sfida sono puniti con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila (1); ma la pena è diminuita se il duello non avviene.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, L. 205/1999.

 

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Art. 396 - Uso delle armi in duello (1)

[1. Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, anche se non cagiona all'avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a due milioni.

2. Il duellante è punito:

1) con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all'avversario una lesione personale, grave o gravissima;

2) con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.

3. Ai padrini o secondi e alle persone che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire centomila a due milioni.

4. Se padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell'articolo precedente.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, L. 205/1999.

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Art. 397 - Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale (1)

[1. In luogo delle disposizioni dell'articolo precedente, si applicano quelle contenute nel capo primo del titolo dodicesimo:

1) se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza;

2) se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se sono armi di precisione o a più colpi;

3) se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite;

4) se è stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso.

2. La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne è l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante il combattimento.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, L. 205/1999.

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Art. 398 - Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità (1)

[1. Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 394, dalla prima parte e dal primo capoverso dell'articolo 396, è stato la causa ingiusta e determinante del fatto, la pena è per lui raddoppiata.

4. Non sono punibili:

1) i portatori della sfida, i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello, se impediscono l'uso delle armi, ovvero se procurano la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione;

2) i padrini o secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se per opera loro il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere;

3) il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, L. 205/1999.

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Art. 399 - Duellante estraneo al fatto (1)

[1. Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagionò il duello, e si batte in vece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 396 sono aumentate.

2. Tale aumento di pena non si applica se il duellante è un prossimo congiunto, ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si è battuto in vece del suo primo assente.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, L. 205/1999.

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Art. 400 - Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello (1)

[1. Chiunque pubblicamente [c.p. 266] offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perché essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a un milione (1).

2. La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, L. 205/1999.

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Art. 401 - Provocazione al duello per fine di lucro (1)

[1. Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 629.

2. Si applicano altresì le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo, nel caso in cui il duello sia avvenuto.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, L. 205/1999.

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