CAPO III - DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI
1. Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516 (1).
2. Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
3. Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico (2).
(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.
(2) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 547/1993.
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1. Chiunque, al fine indicato nell’articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell’offeso, con la reclusione fino a un anno.
2. Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206 (1).
3. La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.
(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.
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1. Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.
(1) Articolo aggiunto dal comma 9 dell’art. 1, L. 94/2009.
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[1. Chiunque sfida altri a duello [c.p. 401], anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.
2. La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 18, L. 205/1999.
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[1. I portatori della sfida sono puniti con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila (1); ma la pena è diminuita se il duello non avviene.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 18, L. 205/1999.
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[1. Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, anche se non cagiona all'avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a due milioni.
2. Il duellante è punito:
1) con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all'avversario una lesione personale, grave o gravissima;
2) con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.
3. Ai padrini o secondi e alle persone che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire centomila a due milioni.
4. Se padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell'articolo precedente.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 18, L. 205/1999.
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[1. In luogo delle disposizioni dell'articolo precedente, si applicano quelle contenute nel capo primo del titolo dodicesimo:
1) se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza;
2) se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se sono armi di precisione o a più colpi;
3) se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite;
4) se è stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso.
2. La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne è l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante il combattimento.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 18, L. 205/1999.
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[1. Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 394, dalla prima parte e dal primo capoverso dell'articolo 396, è stato la causa ingiusta e determinante del fatto, la pena è per lui raddoppiata.
4. Non sono punibili:
1) i portatori della sfida, i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello, se impediscono l'uso delle armi, ovvero se procurano la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione;
2) i padrini o secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se per opera loro il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere;
3) il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 18, L. 205/1999.
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[1. Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagionò il duello, e si batte in vece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 396 sono aumentate.
2. Tale aumento di pena non si applica se il duellante è un prossimo congiunto, ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si è battuto in vece del suo primo assente.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 18, L. 205/1999.
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[1. Chiunque pubblicamente [c.p. 266] offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perché essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a un milione (1).
2. La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 18, L. 205/1999.
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[1. Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 629.
2. Si applicano altresì le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo, nel caso in cui il duello sia avvenuto.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 18, L. 205/1999.
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