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Art. 399 - Duellante estraneo al fatto (1)

[1. Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagionò il duello, e si batte in vece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 396 sono aumentate.

2. Tale aumento di pena non si applica se il duellante è un prossimo congiunto, ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si è battuto in vece del suo primo assente.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, L. 205/1999.

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