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Art. 400 - Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello (1)

[1. Chiunque pubblicamente [c.p. 266] offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perché essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a un milione (1).

2. La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, L. 205/1999.

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