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Art. 394 - Sfida a duello (1)

[1. Chiunque sfida altri a duello [c.p. 401], anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.

2. La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 18, L. 205/1999.

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