Art. 396 - Uso delle armi in duello (1)
[1. Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, anche se non cagiona all'avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a due milioni.
2. Il duellante è punito:
1) con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all'avversario una lesione personale, grave o gravissima;
2) con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.
3. Ai padrini o secondi e alle persone che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire centomila a due milioni.
4. Se padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell'articolo precedente.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 18, L. 205/1999.
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