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CAPO IV - DEI DELITTI CONTRO L’ASSISTENZA FAMILIARE

Art. 570 - Violazione degli obblighi di assistenza familiare

1. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1)(2).

2. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma (3).

4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.

(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera o), DLGS 154/2013.

(2) Multa così aumentata dall’art. 113 L. 689/1981.

(3) Comma aggiunto dall’art. 90, L. 689/1981.

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Art. 570-bis - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (1)

1. Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

(1) Articolo aggiunto dal DLGS 21/2018 in sostituzione dell’art. 12-sexies della L. 898/1970.

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Art. 571 - Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

1. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

2. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

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Art. 572 - Maltrattamenti contro familiari e conviventi (1)

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni (2).

[2. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici] (3).

2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi (4)

3. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

4. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato. (4).

 

(1) Articolo così sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 4, L. 172/2012.

(2) L’attuale trattamento edittale è stato introdotto dall’art. 9 della Legge N. 69/2019. Il precedente era da due a sei anni di reclusione.

(3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1-bis, DL 93/2013 convertito in L. 119/2013.

(4) Comma aggiunto dall’art. 9 della Legge N. 69/2019.

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Art. 573 - Sottrazione consensuale di minorenni

1. Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni (1).

2. La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544 (2) (3).

(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera p), DLGS 154/2013.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 9/1964, ha dichiarato la illegittimità dell’art. 574 in riferimento all’art. 29, secondo comma, Cost., in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà.

(3) I citati articoli 525 e 544 sono stati abrogati, rispettivamente, dall’art. 1, L. 66/1996, recante le nuove norme in materia di violenza sessuale e dall’art. 1, L. 442/1981.

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Art. 574 - Sottrazione di persone incapaci

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni (1).

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544 (2) (3).

(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera q), DLGS 154/2013.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 9/1964, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 574, in riferimento all’art. 29, secondo comma, Cost., in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà.

(3) I citati articoli 525 e 544 sono stati abrogati, rispettivamente, dall’art. 1, L. 66/1996 e dall’art. 1, L. 442/1981.

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Art. 574-bis - Sottrazione e trattenimento di minore all’estero (1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

3. Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

(1) Articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 29 dell’art. 3, L. 94/2009 e successivamente così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera r), DLGS 154/2013.

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Art. 574-ter - Costituzione di un’unione civile agli effetti della legge penale (1)

1. Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.

2. Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLGS 6/2017.

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