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Art. 574-bis - Sottrazione e trattenimento di minore all’estero (1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

3. Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

(1) Articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 29 dell’art. 3, L. 94/2009 e successivamente così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera r), DLGS 154/2013.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 574-bis prevede espressamente la punibilità della sottrazione del minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale allorquando l’azione delittuosa sia stata realizzata interamente all’estero (ovvero nell’ipotesi di trattenimento del minore all’estero contro la volontà del medesimo genitore), sempre che sussista l’elemento di collegamento con la giurisdizione italiana costituito dal verificarsi, all’interno del territorio dello Stato, dell’evento del reato (Sez. 6, 8660/2019).

La fattispecie prevista dall’art. 574-bis si distingue da quella meno grave di cui all’art. 574 per la presenza di un elemento specializzante, costituito dalla modalità della condotta di sottrazione e trattenimento del minore, in quanto prevede che il minore sia condotto o trattenuto all’estero così da impedire al genitore legittimato, l’esercizio della responsabilità genitoriale. Il concetto di estero va inteso in senso letterale, in quanto la norma sanziona le condotte di trasferimento o trattenimento del minore al di fuori del territorio nazionale (Sez. 6, 27766/2018).

È colpevole del reato di sottrazione internazionale di minore il genitore che si trasferisce all’estero impedendo all’altro genitore l’esercizio del diritto di visita. Infatti, è irrilevante che il genitore straniero, ritornato in patria col minore (nella specie, in Germania), abbia ottenuto l’affido esclusivo in un secondo momento. Peraltro, in tali ipotesi, non si applica l’attenuante della speciale tenuità del fatto, atteso che si tratta di reato protratto nel tempo (Sez. 6, 17679/2016).

La fattispecie penale di cui all’art. 574-bis punisce la condotta di sottrazione di minore nei confronti del genitore esercente la responsabilità genitoriale o del tutore realizzata anche con il comportamento di chi trattiene il minore “all’estero” contro la volontà di questi ultimi (Sez. 6, 7777/2018).

Gli elementi della fattispecie di cui all’art. 574-bis circoscrivono in modo razionale e chiaro le condotte punibili, anche con riferimento al contiguo delitto di sottrazione di persone incapaci. Quest’ultimo è distinto dal primo da idoneo elemento specializzante, consistente nella abductio ovvero nel trattenimento del minore all’estero, con conseguente impedimento dell’esercizio della potestà genitoriale da parte del soggetto legittimato al suo esercizio. Il riferimento “all’estero” operato dall’art. 574-bis va interpretato nel suo senso letterale. Le condotte punibili  abductio e trattenimento  hanno al riguardo rilievo ove il minore venga condotto o trattenuto al di fuori del territorio dello Stato (Sez. 6, 45266/2014).

Il delitto di sottrazione mediante “conduzione all’estero” si consuma già nel momento in cui il minore varca i confini del territorio nazionale (Corte di appello di Venezia, 1420/2013).