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Art. 570-bis - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (1)

1. Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

(1) Articolo aggiunto dal DLGS 21/2018 in sostituzione dell’art. 12-sexies della L. 898/1970.

Rassegna di giurisprudenza

Si segnala che la Corte di appello milanese ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 570-bis, in relazione agli articoli 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la disciplina in esso prevista si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prescrizioni di natura economica stabilite in favore dei figli maggiorenni e senza colpa non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio (Corte di appello di Milano, Sez. 1, 9 ottobre 2018).

Nel reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile previsto dall’art. 12-sexies L. 898/1970, il generico rinvio, “quoad poenam”, all’art. 570 deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest’ultima disposizione (SU, 23866/2013).

Per il delitto previsto dall’art. 12-sexies L. 898/1970, si procede d’ufficio (SU, 23866/2013).

Pur presentando l’ipotesi criminosa di cui all’art. 12 sexies L. 898/1970 presupposti ed elementi strutturali diversi, la relativa condotta rientra nel più ampio paradigma di cui all’art. 570, comma 2, postulando la mera sottrazione volontaria all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento determinato dal giudice civile senza necessità di stabilire se in tal modo siano venuti meno i mezzi di sussistenza ai soggetti beneficiari, come invece richiesto dalla previsione del codice penale (Sez. 6, 10126/2015).

L’omesso adempimento dell’obbligo di contribuzione economica gravante sul singolo genitore [quale ne sia la fonte, normativa generale (artt. 147, 148, 155 CC e 1, 3 e 4 L. 54/2006; 5, 6 e 12-sexies L. 898/70; 337-bis CC; 570 comma 2, n. 2) o giudiziale specifica, e in relazione al diverso suo possibile contenuto] deve essere considerato nel suo complesso, con la conseguenza che la condotta/fattispecie penalmente rilevante assume natura di reato permanente, la cui consumazione inizia con la prima condotta che determina l’evento proprio delle singole fattispecie incriminatrici e cessa con l’ultima (Sez. 6, 5423/2015).

In caso di mancato pagamento di quell’assegno di mantenimento divorzile, la tutela penale prescinde dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto (Sez. 6, 3426/2009).

L’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti fissati in sede civile, deve essere assoluta e deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (Sez. 6, 44086/2014).

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sia l’obbligo morale sanzionato dall’art. 570, primo comma, che quello economico, sanzionato dal comma secondo della medesima disposizione, presuppongono la minore età del figlio non inabile al lavoro e vengono meno con l’acquisizione della capacità di agire da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età.

La conclusione è supportata, nel primo caso, dal richiamo dell’esercizio della potestà genitoriale e, nel secondo, dal riferimento testuale al “discendenti di età minore” che differenzia la previsione rispetto a quella prevista per l’inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 12-sexies della L. 898/1970 (Sez. 6, 34080/2013).

L’art. 570, comma secondo, n. 2 prevede come soggetti passivi solo i figli minori o inabili al lavoro, sicché non integra tale ultimo reato la violazione dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza al figli maggiorenni, non inabili al lavoro, anche se studenti, mentre l’art. 12-sexies della L. 898/1970 punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice, in sede di divorzio, in favore dei figli senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi (Sez. 6, 34270/2012).

La violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, cui si applica la disposizione dell’art. 12-sexies L. 898/1970, stante li richiamo operato dalla previsione di cui all’art. 3 della L. 54/2006 (recante disposizioni in materia di separazione del genitori e affidamento condiviso dei figli), riguarda l’inadempimento dell’obbligo di mantenimento in favore del figli (minorenni e maggiorenni), dovendosi escludere invece l’inadempimento di analogo obbligo posto nei confronti del coniuge separato, cui è applicabile la diversa tutela già predisposta dall’art. 570 (Sez. 6, 36263/2011).

La fattispecie di cui all’art. 12-sexies punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in favore dei figli, senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi, laddove l’inabilità al lavoro che, ai sensi dell’art. 570, comma secondo,, impone al genitore l’obbligo di corrispondere i mezzi di sussistenza anche al figlio maggiorenne va intesa, in base alla definizione contenuta negli artt. 2 e 12 della L. 118/1971, come totale e permanente inabilità lavorativa (Sez. 6, 23581/2013).