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Art. 573 - Sottrazione consensuale di minorenni

1. Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni (1).

2. La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544 (2) (3).

(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera p), DLGS 154/2013.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 9/1964, ha dichiarato la illegittimità dell’art. 574 in riferimento all’art. 29, secondo comma, Cost., in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà.

(3) I citati articoli 525 e 544 sono stati abrogati, rispettivamente, dall’art. 1, L. 66/1996, recante le nuove norme in materia di violenza sessuale e dall’art. 1, L. 442/1981.

Rassegna di giurisprudenza

La condotta tipica del reato di cui all’art. 573 consiste nella sottrazione del minore consenziente o nella ritenzione di esso contro il volere dell’esercente la potestà parentale, e cioè in una condotta incompatibile con l’esercizio di tale potestà e non meramente interferente con essa (Sez. 6, 7292/2000).

Ciò posto, la terminologia usata dal legislatore fa ritenere che non integri estremi di reato il comportamento che in qualsiasi modo interferisca con l’esercizio della potestà; ma soltanto quello che risulti incompatibile con esso, spogliandone anche solo temporaneamente il titolare, così come avviene ad esempio nel caso in cui il minore venga trasferito in un luogo lontano ovvero ignoto al titolare della potestà parentale.

Ciò non avviene, invece, quando l’agente si sia limitato a dare ospitalità al minore, in luogo noto ed accessibile al genitore, senza contemporaneamente porre in essere alcun impedimento all’esercizio delle facoltà e all’adempimento dei doveri che a costui competono e senza ostacolarli in alcun modo (Sez. 3, 11650/2015).

Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice di cui all’art. 573 concerne la potestà del genitore o del tutore fino al compimento della maggiore età e si radica nell’esigenza di sottoporre le decisioni del minore al vaglio dei genitori o del tutore, onde evitare che una insufficiente maturità, connessa all’età, possa spingerlo ad adottare decisioni che potrebbero pregiudicare la sua vita futura (Sez. 6, 2896/1986).

Ne deriva che la condotta del maggiore di età che offra preventivamente al minore un aiuto a sottrarsi alla sfera di vigilanza del tutore, allontanandosi dalla comunità in cui è inserito, attraverso la promessa di sostegno logistico ed affettivo nonché di mantenimento, è penalmente rilevante ai sensi dell’art. 573, integrando gli estremi della condotta di sottrazione prevista da tale norma incriminatrice.

Soltanto qualora l’agente si limiti a dare ospitalità al minore in luogo noto e accessibile al genitore o al tutore, senza impedire od ostacolare, in alcun modo, l’esercizio delle facoltà e l’adempimento dei doveri che a quest’ultimo competono, si esula dall’ambito di applicabilità della norma incriminatrice in esame (Sez. 6, 6058/2015).