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Art. 554 - Contagio di sifilide e di blenorragia (1)

[1. Chiunque, essendo affetto da sifilide e occultando tale suo stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di contagio, è punito, se il contagio avviene, con la reclusione da uno a tre anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi, essendo affetto da blenorragia e occultando tale suo stato, compie su taluno gli atti preveduti dalla disposizione precedente, se il contagio avviene e da esso deriva una lesione personale gravissima.

3. In ambedue i casi il colpevole è punito a querela della persona offesa.

4. Se il colpevole ha agito a fine di cagionare il contagio, si applicano le disposizioni degli articoli 583, 584 e 585.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 22, L. 194/1978.

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