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Art. 555 - Circostanza aggravante e pena accessoria (1)

[1. Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall’articolo 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell’articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell’articolo 552 e dall’art. 553 è persona che esercita una professione sanitaria, la pena è aumentata.

2. Nel caso di recidiva, l’interdizione dalla professione [c.p. 30] sanitaria è perpetua.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 22, L. 194/1978.

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