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Art. 553 - Incitamento a pratiche contro la procreazione (1)

[1. Chiunque pubblicamente [c.p. 266] incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.

2. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 22, L. 194/1978.

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