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Art. 552 - Procurata impotenza alla procreazione (1)

[1. Chiunque compie, su persona dell’uno o dell’altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquantamila a duecentomila.

2. Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.

(1) Articolo abrogato dall’art. 22, L. 194/1978.

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